|
Mariti traditi: più facile disconoscere la paternità Sentenza della Cassazione: ora c'è un anno di tempo dal momento in cui si viene a sapere dell'adulterio |
|
ROMA, 21 APRILE - Con una decisione che non ha precedenti la Cassazione ha stabilito che i mariti traditi hanno a loro disposizione un anno di tempo dal momento in cui vengono a conoscenza dell'adulterio della moglie - anche prematrimoniale - per intraprendere l'azione di disconoscimento della paternità dei figli nati, presumibilmente, ad opera di altro padre. La relazione adulterina dovrà essere provata con una apposita istruttoria, innanzi ai giudici delle corti territoriali, che appurerà l'esistenza o meno della relazione sessuale tra la moglie sospettata di infedeltà - anche relative al periodo del fidanzamento - e il suo presunto amante.
Finora i termini per il disconoscimento di paternità da parte del marito nei confronti di figli nati durante il matrimonio, anche se concepiti prima delle nozze, era tassativamente fissato con decorrenza di un anno a partire dalla data di nascita dei bambini. Passato questo termine nessuna azione era più esperibile da parte paterna. Il caso che ha dato origine a questa pronuncia (5248, I civile, estensore Maria Gabriella Luccioli) è stato sollevato da Leonarda C.: a suo marito, Nicola P., i giudici della Corte di Appello di Bari nel '98 accordarono l'apertura di un procedimento, in seguito alla richiesta dell'uomo di disconoscere il figlio nato nel 1987, per accertare se la consorte lo tradì prima delle nozze. Infatti Nicola nel novembre 1990 «era venuto a conoscenza di una relazione della moglie con un altro uomo e recentemente aveva appreso che essa risaliva ad epoca anteriore al matrimonio». In sostanza il marito venne a sapere non solo che la consorte lo tradiva da sposata ma che il suo amante esisteva anche prima delle nozze. Pertanto, siccome quando Nicola e Leonarda si sposarono la donna era già incinta, al marito venne il sospetto che quel bambino potesse non essere il suo. E che il vero padre fosse proprio quel terzo incomodo che sua moglie frequentava con adulterio 'pre e post' matrimoniale. Contro la sentenza di appello Leonarda è allora ricorsa in Cassazione, forte del fatto che in primo grado le pretese del marito erano state negate e che i termini per ripudiare un figlio, nato in costanza di matrimonio, sono rigidamente fissati dall'articolo 244 del codice civile che li prescrive inesorabilmente se l'azione di disconoscimento di paternità non viene esercitata entro un anno dalla nascita del figlio. Ma la Cassazione - rilevando che la questione in esame non ha precedenti - ha respinto il ricorso della donna e ha confermato la decisione della Corte barese di aprire l'istruttoria per accertare chi è il padre del bambino. Sottolineano infatti i supremi giudici che il termine di scadenza di un anno deve intendersi a partire dalla data della conoscenza del supposto adulterio, anche prematrimoniale. A questa conclusione i supremi giudici sono arrivati sulla scia della Corte Costituzionale che aveva concesso i termini di un anno per mariti che scoprono di essere traditi durante il matrimonio e che vogliono disconoscere i figli. Mai però si era arrivati a concedere questa scadenza anche per il sospetto tradimento in periodo prematrimoniale. Secondo la Cassazione però negare questa possibilità significherebbe «conferire rilievo» alla «incolpevole ignoranza» di una relazione prenuziale con vanificazione dell'esercizio dell'azione di disconoscimento. Il tutto «in insanabile contrasto con i principi costituzionali che presiedono alla tutela giurisdizionale dei diritti»: in questo caso il diritto di un padre-marito a sapere se suo figlio è veramente suo figlio. Ma la Cassazione afferma anche un altro principio: le parole «marito, moglie, coniugi, adulterio vanno intepretati estensivamente, così da ricomprendere situazioni in cui i soggetti si siano uniti in matrimonio dopo il concepimento la cui paternità si intende contestare». Alla precisazione i giudici di Piazza Cavour sono arrivati per rispondere alle obiezioni di Leonarda che sosteneva che fuori dal matrimonio non è possibile configurare l'adulterio. Dunque nessun termine di scadenza poteva invocare suo marito in quanto il sospetto tradimento cadeva nel periodo antecedente le nozze. La Suprema Corte è stata di diverso avviso e ha riconosciuto tutti i crismi dell'infedeltà anche per le scappatelle tra fidanzati. Sottolineano in proposito i supremi giudici: «non può indurre a diverse conclusioni il rilievo che non sarebbe ravvisabile 'adulteriò, per non essere le parti all'epoca del concepimento unite in matrimonio». È adulterio - chiariscono - anche quello compiuto con «soggetto diverso dal futuro coniuge». Sebbene non si possa parlare di violazione dell'obbligo di fedeltà che si contrae solo con l'anello al dito. Da oggi i padri che dubitano di figli magari non troppo simili a loro - o alle orecchie dei quali giungono voci fastidiose sulla probità della moglie - possono iniziare cause per disconoscere i loro bambini. Anche se di tempo ne è passato. E se il dubbio aleggia sul fidanzamento. |