Secondo i giudici la riforma 'travalica i poteri di Comuni e Regioni'. Il ministro: 'Si salva la legge nel suo complesso, sono problemi già superati'
ROMA — La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittime le norme sui ‘tagli’ alla scuola che il ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini ha previsto a partire dal 2009-2010. I giudici della Consulta hanno di fatto salvato, ritenendolo di competenza esclusiva statale, l’impianto complessivo degli interventi contenuti nel decreto sullo sviluppo economico di cui, però, sono stati bocciati due punti: la definizione tramite regolamento ministeriale di criteri, tempi e modalità per ridimensionare la rete scolastica; l’attribuzione anche allo Stato (e non soltanto alle Regioni e agli enti locali) delle misure necessarie a ridurre i disagi causati dalla chiusura o accorpamento di scuole nei piccoli comuni.
La sentenza n. 200, scritta dal giudice Quaranta, è stata depositata ieri sera in cancelleria. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 4, lettera f bis ed f ter, del decreto sullo sviluppo economico, convertito in legge con modifiche nell’agosto 2008. Per la Corte, infatti, solo in questi due punti — mentre tutte le altre contestazioni mosse da otto Regioni sono state dichiarate inammissibili, infondate o superate da nuove norme — è stato violato l’articolo 117 della Costituzione sulla potesta’ legislativa dello Stato e delle Regioni sulla base delle modifiche apportate dalla riforma del titolo V della Costituzione nel 2001.
Le motivazioni della lunga sentenza (38 pagine) fissano per la prima volta importanti paletti nel riparto delle competenze tra Stato e Regioni in fatto di istruzione. «Il sistema generale dell’istruzione, per sua stessa natura, riveste carattere nazionale — scrive la Consulta —, non essendo ipotizzabile che esso si fondi su una autonoma iniziativa legislativa delle Regioni, limitata solo dall’osservanza dei principi fondamentali fissati dallo Stato, con inevitabili differenziazioni che in nessun caso potrebbero essere giustificabili sul piano della stessa logica. Si tratta, dunque, di conciliare, da un lato, basilari esigenze di ‘uniformità’ di disciplina della materia su tutto il territorio nazionale, e — viene aggiunto — dall’altro, esigenze autonomistiche che, sul piano locale-territoriale, possono trovare soddisfazione mediante l’esercizio di scelte programmatiche e gestionali rilevanti soltanto nell’ambito del territorio di ciascuna Regione».
«Prendo atto con soddisfazione delle decisioni assunte dalla Corte Costituzionale, posto che è stata riconosciuta la legittimità costituzionale dell’impianto complessivo dell’articolo 64 del Dl. 112/2008 — ha dichiarato il ministro Gelmini —. Per quanto riguarda specificamente le due disposizioni di cui è stata affermata l’incostituzionalità va precisato che nessuno dei provvedimenti attuativi del menzionato articolo 64 si fonda su di esse e che in particolare per quel che riguarda il dimensionamento nei piccoli Comuni la norma dichiarata incostituzionale risulta superata dall’articolo 3 del Dl. 154/20082. Per quel che riguarda invece criteri, tempi e modalità per ridimensionare la rete scolastica «si era già proceduto a trovare un accordo sul nella conferenza Stato-Regioni-Enti locali. Per questo i punti giudicati incostituzionali sono da ritenersi marginali e da tempo superati».