{{IMG_SX}}Firenze, 25 febbraio 2008 - La madre non permette all'ex marito di tenere con sè il figlio minorenne? Deve pagare sia l'ex coniuge che il ragazzo, nonchè una somma a favore dello Stato. La Corte di Appello di Firenze, dietro istanza degli avvocati Iacopo Tozzi e Marco Antonio Vallini dello studio legale Cnttv, ha condannato la mamma a pagare 650 euro al figlio (da depositare con libretto vincolato a favore del ragazzo) e 350 euro di euro all'ex marito e l'ha ammonita al rispetto del provvedimento che statuiva i rapporti genitori/figlio.

 

La donna è colpevole, secondo il giudice, perchè ha impedito al ragazzo e al padre di trascorrere dei giorni assieme come stabilito dalla sentenza di divorzio.


Il provvedimento della Corte di Appello è chiaro: la condotta della donna costituisce violazione delle statuizioni espresse dal Tribunale e questo arreca implicitamente danno alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio.

 

Per la prima volta la Corte ha applicato l'articolo 709 ter del codice di procedura civile, introdotto nel 2006 dalla legge sull'affidamento condiviso. Prevede che il genitore che non rispetta i provvedimenti del Giudice possa essere sanzionato e condannato a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, una somma a favore del figlio e dell'altro genitore, oltre che condannato ad una pena pecuniaria a favore dello Stato.

 

"L'art. 709 ter c.p.c. - spiegano Tozzi e Vallini - si applica sia quando uno dei due genitori impedisce all'altro di stare con il figlio, sia là dove il genitore non convivente con il ragazzo non lo frequenta quantomeno per i tempi e modalità stabilite dal Giudice. In altre parole, ogni volta che non viene rispettato dai genitori il provvedimento del Giudice, può intervenire il 709 ter c.p.c.".

 Un provvedimento che cambia i rapporti spesso conflittuali tra ex coniugi: ora impedire all'altro genitore di vedere il figlio, strumentalizzando il minore per fare 'dispettò all'ex consorte, oppure non tenerlo presso di sè quando è previsto dal Tribunale, può significare ogni volta essere sanzionati al pagamento di una somma a favore del figlio, dell'ex coniuge e dello Stato, oltre che subire un ammonimento.


Danno per il padre, danno per il figlio, dunque. E risarcimento per entrambi, come prevede la 709 ter: in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, (il giudice) può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, ammonire il genitore inadempiente; disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore; disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro; condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5000 euro a favore della Cassa delle ammende.

 

"La Corte di Appello di Firenze - continuano i legali dello studio Cnttv - ha deciso di applicare in pieno la legge riconoscendo un risarcimento per il figlio danneggiato dalla privazione della frequentazione del padre e dell'altro genitore, danneggiato perchè gli è stata interdetta la possibilità di frequentare il ragazzo". Situazione questa, secondo la legge, idonea di per sè a creare un danno monetizzabile a favore delle vittime del comportamento.