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LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

"Fai sesso con me o non lavori più"
Lei ci sta, ma pretende il preservativo
Gli ermellini: "E' comunque violenza"

Condanna definitiva nei confronti di un 60enne che avrebbe indotto la sua dipendente a un rapporto. I giudici: "Anche la donna violentata può cercare di evitare ulteriori danni o pericoli"

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VIOLENZA SULLE DONNE Macerata, 6 giugno 2008 - È stupro anche se lei è "sessualmente spregiudicata" e offre un profilattico all'uomo che si accinge a violentarla. Lo mette nero su bianco la Cassazione sottolineando che "anche la donna violentata nella sua libertà sessuale può cercare di evitare ulteriori danni o pericoli" e, dunque, l'offerta del condom non è indice di un ok al rapporto ma può essere connesso "alla possibilità di gravidanze indesiderate o di malattie trasmissibili per via genitale".

 

Inoltre, sottolinea ancora la Suprema Corte, nulla esclude che la donna che "abbia subito per violenza o minaccia un primo rapporto sessuale indesiderato acconsenta poi liberamente a ulteriori a rapporti con lo stesso uomo per motivi sentimentali o edonistici".

 

Applicando questo principio, la terza sezione penale (sentenza 22719), ha reso definitiva la condanna per violenza sessuale (2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione con le generiche) nei confronti di Gabriele I., un 60enne della provincia di Macerata che nell'agosto del '97 aveva costretto la barista che lavorava con lui di 17 anni S. V. a congiungersi carnalmente con lui "con la minaccia che, in caso di rifiuto, non l'avrebbe più fatta lavorare" nel suo bar.

 

La ragazza, ricostruisce ancora la sentenza, "un mercoledì di fine agosto del '97 era stata rimproverata" dal datore di lavoro "perchè perdeva tempo nel bar ed era stata minacciata di licenziamento". Terminato l'orario di lavoro, mentre l'uomo la stava riaccompagnando a casa, la ragazza gli chiede cosa poteva fare per non essere licenziata e lui la minacciò: "O me la dai o ti mando via".

 

S.V., spiega ancora la sentenza di Piazza Cavour, "sessualmente spregiudicata subì la minaccia e per il primo incontro si munì di preservativo. In seguito ebbe altri rapporti consenzienti con l'uomo che le aveva detto di amarla e che lei contraccambiava".

 

La ragazza però in seguito lo denunciò per quel primo rapporto estorto e sia il gup del Tribunale di Macerata (ottobre '98) sia la Corte di appello di Ancona (gennaio 2007) condannarono Gabriele I. per il reato previsto dall'art 609 bis C.p..

 

Inutilmente Gabriele I. si è rivolto alla Cassazione sostenendo contraddittorietà della motivazione laddove la sentenza aveva ritenuto che la ragazza era stata "vittima del ricatto sesso-bar-lavoro, e dall'altra aveva preso atto della sua personalità sessualmente spregiudicata". Inoltre il datore di lavoro si era difeso sostenendo ancora che era "logicamente poco credibile che il primo rapporto sessuale fosse stato coartato e gli altri frutto di innamoramento".

 

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Gabriele I. e ha sottolineato che "nessuna illogicità motivazionale o nessuna contraddizione è ravvisabile nella circostanza che una giovane sessualmente spregiudicata rimanga vittima del ricatto sesso-lavoro". Infatti, rimarca il relatore Pierluigi Onorato (presidente Claudio Vitalone) "anche una donna sessualmente spregiudicata può non gradire rapporti sessuali con il suo datore di lavoro, e può essere alla fine costretta a subirli per il timore di perdere il suo posto di lavoro".

 

Quanto all'offerta del preservativo, la Suprema Corte tiene a precisare che "non vale ad escludere il dissenso della donna il fatto che offra un profilattico a l'uomo che si accinge a consumare il rapporto sessuale, posto che anche la donna violentata nella sua libertà sessuale può cercare di evitare ulteriori danni o pericoli".

 

Infine, evidenziano ancora i supremi giudici, "nulla esclude che la donna che abbia subito per violenza o minaccia un primo rapporto sessuale indesiderato acconsenta poi liberamente a ulteriori rapporti con lo stesso uomo per i motivi più vari. Gli 'ermellini' tra questi segnalano motivi "sentimentali" o magari "edonistici". Per effetto dell'inammissibilità del ricorso Gabriele I. è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare mille euro alla cassa delle ammende.
 

  • 07/06/2008 00:08
    mirco
    certe volte mi dico: c'è da meravigliarsi se la nostra giustizia va a rotoli?
  • 07/06/2008 00:15
    gabriele
    parlare chiaro, per non perder tempo.pero' che schifo viver cosi, esser costretti. mah.
  • 07/06/2008 07:39
    vaniatempestini
    iccheeeeeeee..... sesso... o ti licenzio???? ma io ti fo' volare di sotto alla tromba delle scale.. e poi se ne ragiona dopo...
  • 08/06/2008 14:45
    br1
    Ma che squallore! E che gusto c'è a far sesso con una ricattandola così?
  • 08/06/2008 18:04
    larsenio
    io non l'avrei considerata violenza sessuale, ma era consenziente dato che ne è divenuta amante di quel tizio.. mi chiedo con che coscienza sta ragazza l'abbia fatto..
  • Sono presenti 5 commenti
 

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