Gli otto lavoratori erano stati licenziati l'8 agosto perché uno di loro aveva timbrato il cartellino per gli altri sette
Genova, 2 ottobre 2008 - Gli otto ferrovieri genovesi, cinque a tempo indeterminato e tre apprendisti, licenziati da Trenitalia l'8 agosto scorso perché uno di loro aveva timbrato il cartellino per gli altri sette, saranno riassunti da Trenitalia a partire dal 15 ottobre prossimo.
In pratica, la conciliazione messa in atto dal presidente del Tribunale del lavoro, Marco Gelonesi, fa perdere ai lavoratori due mesi e mezzo di stipendio, ma ne assicura il reintegro. I ferrovieri hanno firmato un documento davanti al Tribunale, in cui ammettono l'errore fatto e accettano il licenziamento e allo stesso tempo Trenitalia si impegna a riassumerli, appunto, dal 15 ottobre prossimo.
A seguito della proposta formulata alle parti dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Genova, informa una nota, la vertenza ha trovato una composizione sulla base di alcune specifiche condizioni previste nel verbale di conciliazione.
A fronte dell'iniziale richiesta dei ricorrenti di vedere dichiarato illegittimo il licenziamento adottato nei loro confronti, con conseguente reintegra nel posto di lavoro dal giorno del licenziamento, l'intesa raggiunta si fonda su due presupposti: il riconoscimento da parte dei lavoratori "dell`assoluta gravità della violazione commessa degli obblighi contrattuali, relativamente all`uso improprio ed illegittimo del badge, sanzionato con il licenziamento e l'accettazione del licenziamento, quale sanzione per il comportamento tenuto e il conseguente ritiro del ricorso".
Su questi presupposti, sottolinea la nota, Trenitalia "ha preso atto della maturazione della consapevolezza da parte dei lavoratori della gravità dell`inadempimento commesso e ha pertanto considerato ricostituito il rapporto fiduciario precedentemente venuto a cessare. Al fine di offrire una nuova opportunità ai lavoratori, Trenitalia ha pertanto ritenuto di poter definire la controversia con l'assunzione ex-novo dei ricorrenti dal 15 ottobre 2008".
"Conseguentemente, per il periodo di interruzione dell'attività lavorativa tra il primo e il secondo rapporto di lavoro, i ricorrenti non riceveranno retribuzione e saranno privati della relativa contribuzione. Di fatto - conclude la nota - il lungo periodo di interruzione del rapporto di lavoro si pone per i lavoratori come un provvedimento sanzionatorio che va ben oltre la durata massima di 10 giorni di sospensione dal servizio, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.