Lo sottolinea la Suprema Corte, confermando la condanna di un dentista che aveva consentito ai suoi assistenti di "svolgere atti tipici della professione odontoiatrica o di igienista dentale", come il prelevamento di impronte nel cavo orale e la pulizia dei denti
Roma, 11 febbraio 2009 - Rientra nel reato di esercizio abusivo della professione eseguire su un paziente la pulizia dei denti senza essere un medico odontoiatra o un igienista dentale, ma un semplice assistente dello studio dentistico. Lo sottolinea la Cassazione, confermando la condanna di un dentista che aveva consentito ai suoi assistenti di "svolgere atti tipici della professione odontoiatrica o di igienista dentale", come il prelevamento di impronte nel cavo orale e la pulizia dei denti.
L’imputato aveva patteggiato la pena di 18 giorni di reclusione, sostituita con 684 euro di multa, ma poi si era rivolto ai giudici di ‘Palazzaccio', sostenendo che tali attività non rientrassero "nell’ambitro riservato della professione medica" e che la pulizia dei denti eseguita da parte di un soggetto non munito del titolo di igienista fosse "al più sanzionabile in via amministrativa" dato che per l’attività di igienista "non si richiede nè il superamento di un esame di Stato nè l’iscrizione ad un apposito albo".
La Suprema Corte (sesta sezione penale, sentenza n.4294) ha rigettato il ricorso, ribadendo che "essendo escluso ogni rapporto diretto tra paziente e odontotecnico, fosse anche di sola ispezione del cavo orale, risponde del reato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra l’odontotecnico che esegua direttamente la rilevazione delle impronte dentarie del paziente".
Anche l’attività di ablazione del tartaro rientra, secondo gli ‘ermellini', "senza dubbio nella competenza dell’igienista dentale" che è "abilitato a tale delicata professione a seguito di un conseguimento di un diploma di laurea triennale, con esame finale avente valore di abilitazione all’esercizio della professione".
Per questo, si legge ancora nella sentenza, "va confermato che l’attività di ablazione del tartaro e di lucidatura delle arcate dentarie non può esercitata se non da un medico odontoiatra o da un igienista dentale, con la conseguenza che commette il reato di esercizio abusivo della professione di igiene dentale il soggetto che esegua simili attività senza avere conseguito detta speciale abilitazione".