Confermato il sequestro nei confronti di un’impresa che in tre Comuni calabresi, attraverso apparecchiature autovelox ben occultate all’interno di autovetture, aveva dato multe a raffica
Roma, 13 marzo 2009 - Gli autovelox, dice la Cassazione, devono essere «segnalati» e «ben visibili». Diversamente scatta la condanna per reato di truffa agli automobilisti. In questo modo la seconda sezione penale (sentenza 11131) ha confermato il sequestro preventivo nei confronti di un’impresa calabrese titolare della concessione per il noleggio delle apparecchiature autovelox che in tre Comuni calabresi, attraverso apparecchiature autovelox ben occultate all’interno di autovetture, aveva dato multe a raffica agli automobilisti tratti in inganno dagli autovelox nascosti.
Il sequestro delle apparecchiature era già stato disposto dal Tribunale di Cosenza, lo scorso 7 maggio. Inutile il ricorso in Cassazione del legale rappresentante della Speed Control che chiedeva il dissequestro delle apparecchiature sulla base del fatto che si era omessa qualunque indagine sull’elemento psicologico del reato di truffa ipotizzato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha sottolineato che «la sussistenza del fumus del reato di truffa» è stato argomentato «attraverso un percorso immune da vizi logici e giuridici» sulla base del fatto che l’art. 142 del codice della strada «prevede che le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili».
E invece, nel caso in questione, dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria era risultato che nei tre Comuni calabresi per i quali la Speed Control era titolare della concessione per il noleggio delle apparecchiature autovelox, «le apparecchiature in questione erano state ben occultate in autovetture spesso di proprietà del titolare il quale, ricevendo un compenso parametrato su ogni verbale di infrazione per il quale era riscossa la relativa sanzione, era interessato ad incrementare le riscossioni». Da qui la condanna per truffa.