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"Clandestino da espellere anche se i figli vanno a scuola"

Lo ha deciso la Cassazione, bocciando il ricorso di un albanese. L'uomo chiedeva di rimanere nel nostro Paese per stare accanto ai bambini, che - a suo dire - avrebbero avuto "un depauperamento sentimentale che andrebbe ad incidere sul loro futuro"

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Una donna straniera porta il figlio a scuola (Ansa)
Una donna straniera porta il figlio a scuola (Ansa)

Roma, 11 marzo 2010 - L’autorizzazione all’extracomunitario di restare in Italia nonostante l’espulsione dal territorio nazionale non può essere data se non "in situazioni particolari", tra cui non rientra il fatto di avere dei figli che nel nostro Paese frequentano la scuola. Lo sottolinea la prima sezione civile della Cassazione, rigettando un ricorso di un albanese, padre di due bambini avuti da un matrimonio con una donna con regolare permesso di soggiorno e in attesa di avere la cittadinanza italiana a seguito dell’adozione da parte di un altro uomo.


L'immigrato chiedeva di rimanere perchè con un suo allontanamento i bambini avrebbero subito "un vero e proprio depauperamento sentimentale che andrebbe ad incidere sul loro futuro". L'uomo, però, si era visto negare l’autorizzazione a restare in Italia - prevista dall’articolo 31 del Testo unico sull’immigrazione - dalla Corte d’appello di Milano e si era rivolto alla Suprema Corte, che, però, non ha condiviso le sue doglianze.

 

"L’articolo 31 del testo unico non può essere diretto a salvaguardare la normale situazione di convivenza dei minori con il proprio genitore - si legge nella sentenza n.5856 - essendo invece essa correlata esclusivamente alla sussistenza di situazioni particolari, le quali non possono assumere carattere di normalità e stabilità collegate al ciclo scolastico".

 

Inoltre, il fatto che i bambini "si siano inseriti con profitto nella scuola e che ivi abbiano intracciato stabili amicizie non è circostanza eccezionale nè transeunte, poichè la scolarizzazione dei minori medesimi fino al compimento dell’istruzione obbligatoria rappresenta un’esigenza ordinaria, collegata al loro normale processo educativo-formativo".

 

Gli 'ermellini' ricordano anche che, nelle scorse settimane, la Suprema Corte ha depositato una sentenza di segno opposto a quella di oggi, con la quale era stata ritenuta "ipotizzabile la grave compromissione del diritto del minore ad un percorso di crescita armonico e compiuto derivante dall’allontanamento di un genitore".

 

Tale decisione, secondo i giudici della prima sezione civile, "improntata nel complessivo contesto di protezione sia costituzionale che convenzionale internazionale, la decisione affronta la tematica dell’istituto in questa segmentata prospettiva, offrendone una lettura apparentemente estensiva ma in realtà riduttiva, in quanto orientata alla sola salvaguardia del minore".

Fonte Agi

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