Roma, 7 settembre 2010 - Anche tramite Facebook si possono ravvisare gli estremi dello stalking. La "condotta persecutoria e assillante" fatta nei confronti di una persona attraverso lo strumento di Facebook, dice la Cassazione, costituisce una vera e propria molestia punibile in base al nuovo reato di stalking introdotto dall’art. 612 bis c.p.

In questo modo la Sesta Sezione penale ha confermato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Paolo D., un giovane della provincia di Potenza che, non riuscendo a darsi pace per la fine della relazione con Nicoletta I., aveva iniziato a molestarla sistematicamente in tutte le forme, inclusi i messaggi su Facebook.

La condotta persecutoria, ricostruisce la sentenza 32404, andava avanti dal luglio 2006, data in cui Nicoletta I. aveva detto basta alla relazione. Da qui l’attaggiamento molesto sempre più pressante di Paolo D. che aveva preso a molestare la ex anche in ufficio tramite Facebook dove aveva fatto arrivare perfino un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna. Denunciato, il Tribunale di Lagonegro, nel febbraio 2010, aveva inflitto a Paolo D. gli arresti domiciliari.

L’indagato ha fatto ricorso senza successo in Cassazione sostenendo tra le altre cose che in maniera illegittima era stato descritto dai giudici come uno ‘stalker’. Piazza Cavour ha dichiarato inammissibile il ricorso di Paolo D. e ha evidenziato che legittimamente il giudice del grado precedente ha ravvisato stalking in questo tipo di condotta "persecutoria e ossessionante portata avanti dall’indagato tramite Facebook". Paolo D. dovrà sborsare anche mille euro in favore della cassa delle ammende.