Roma, 15 settembre 2011 - Pubblichiamo di seguito la nota del prof. avv. Raffaello Capunzo, su segnalazione di Pietro Paolo Boiano, segretario nazionale Dirstat:

" Ill.mo Presidente, con la presente per comunicare che con ordinanze n. 14656/ Il del 05.07.2011, n. 14940/11 del 07.07.2011, n. 14943/11 ciel 07.07.2011, n. 14945/11 del 07.07.2011, n. 14946/11 ciel 07.07.2011, n. 14944 del 07.07.20 Il, n. 14947 del 07.07.2011, n. 14942/11 del 07.07.2011, n. 14952/11 del 07.07.2011, n. 14941/11 del 07.07.2011, n. 14950/11 del 07.07,2011, n. 14949 del 07.07.2011, 14948/11 del 07.07.2011, n. 14951/11 del 07.07.2011, n. 14939 del 07.07.2011 (che si allegano tutte), da noi tempestivamente richieste alla cancelleria e solo in data 06.09.2011 materialmente acquisite, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciandosi sui regolamenti di giurisdizione proposti dallo scrivente studio legale ai fini della individuazione del Giudice Amministrativo quale unico organo competente a conoscere della controversia, hanno invece ritenuto di dover individuare nel Giudice ordinario l'unico interlocutore innanzi al quale attivare i contenziosi epigrafati.

 

L'ordito argomentativo sotteso alle citate ordinanze (reso in forma pressoché stereotipata ed unica per ciascuno dei regolamenti proposti) costituisce ad una lettura nemmeno troppo attenta, una delle più lungimiranti ed innovative opere di ingegneria giuridica. Peccato che quest'opera sfoci nel metagiuridico attraverso la prospettazione e qualificazione di diritti soggettivi in luogo' di interessi legittimi che controvertono acquisizioni teoretiche condivise da oltre 100 anni.  Si intende in particolare alludere all'inciso secondo cui innanzi ad un potere (o potestà della P.A.) di indirizzo non si contrappone, in termini dicotomici, un interesse legittimo bensì un diritto soggettivo! Così come si è ritenuto che l'adozione del decreto interministeriale concernente la definizione dei profili di equivalenza funzionale tra gli afferenti ai Comparti non ministeriali con i cc.dd. ministeriali -debba ritenersi un tutt'uno con la contrattazione collettiva. La qualcosa in realtà costituisce un atteggiamento pilatesco nella misura in cui, attribuendosi alla detta contrattazione, un ruolo sovrano e dirompente, qualsivoglia forma di inerzia e di lassismo viene imputata alle strategie governative evidentemente non sindacabili, ne attaccabili in via giudiziaria. Come potrebbe fondatamente ritenersi che il Giudice ordinario possa esigere, a carico dell'ARAN e delle 00.SS. l'esecuzione di un obbligo di facere o come potrebbe altrettanto plausibilmente ritenersi il Giudice ordinario in grado di tutelare un diritto soggettivo - come qualificata la pretesa dei futuri vicedirigenti .. in assenza dell'istituzione a cura proprio della contrattazione collettiva dell'Area della Vicedirigenza, in un primo momento configurata come un'Area unica valevole per tutti i comparti ed, in prosieguo (cfr. art. 8 Legge n. n. 159/2009), ammessa per ciascun singolo Comparto?

 

La realtà è che ciascun futuro vicedirigente -in attesa che la contrattazione faccia il suo corso (attesa che potrebbe anche perpetuarsi in eterno), ed alla luce delle elucubrazioni delle SS.UU.. della Corte di Cassazione -allo stato dovrà accontentarsi di agire (innanzi al G.O.) esclusivamente per il risarcimento dei soli danni conseguenti all'inerzia ministeriale, non rientrando tra le attribuzioni tecniche del G.O. quella di imporre un facere alla P.A. D'altro canto come già analiticamente significato in precorse corrispondenze l'obiettivo che lo scrivente studio legale si era prefissato allorquando si era data la stura all'epigrafato contenzioso innanzi al G.A., non era quello di agire per il riconoscimento della qualifica di vicedirigente (che alcun Giudice ne amministrativo ne ordinario avrebbe mai potuto positivamente scrutinare all'esito di azioni giudiziarie ad hoc, ben consapevoli da sempre che la creazione dell'area della vicedirigenza era e rimane di pertinenza esclusiva della contrattazione collettiva), piuttosto quello di implementare la procedura tesa alla creazione di quella stessa Area nella misura più conforme possibile alla ratio della legge n. 145/2002 istitutiva della vicedirigenza. Si pensi ad esempio all'impugnazione della direttiva ministeriale od atto di indirizzo che si era genericamente limitata ad una raccomandazione all'Aran di introdurre misure atte a valorizzare le cc.dd. Elevate Professionalità quando, in realtà, si sarebbe dovuto procedere all'istituzione tout-court della  vicedirigenza nella quale far confluire il personale in possesso dei requisiti idoneativi normativamente previsti.

 

Si pensi ad esempio, vieppiù, al decreto interministeriale per l'approvazione dei profili di equivalenza funzionale tra i 'vari comparti che, pur all'esito delle istruttorie del caso (nulla osta della conferenza Stato-Regioni, vidimazione dopo rinvio, della III Sezione ­Atti normativi del Consiglio di Stato), non è stato mai formalmente adottato.
. Peraltro lo scrivente studio legale, a conferma della correttezza della strategia processuale seguita, evidenzia come per identico contenzioso, la Sez. 1^ del T.A.R. Lazio aveva conc1amato l'illegittimità dell'inerzia della P.A. e condannata la stessa nel termine di giorni 30 ad adottare la direttiva ministeriale sino a quel momento manchevole nonostante fossero già trascorsi 5 anni dall'entrata in vigore della norma istitutiva della vicedirigenza \cfr. sentenza T.A.R. Lazio –Sez.. I^ sentenza n. 4266/2007).

 

Poi inopinatamente il revirement dello stesso G.A. che, a distanza di pochi mesi, ha sconfessato la propria giurisdizione in subiecta materia. In conclusione, nessuna delle argomentazioni addotte dal Supremo giudice di legittimità pare condivisibile ciò non di meno di quelle stesse bisogna prendere atto non essendo ulteriormente gravabili. Di conseguenza chi dei diretti interessati, a prescindere dalle considerazioni che precedono, vorrà dare seguito all'intrapresa azione giudiziaria, dovrà farsi carico di riassumere nei medesimi termini e secondo l'originario petitum il giudizio attualmente pendente innanzi al T.A.R. Lazio presso i Giudici del Lavoro, territorialmente competenti secondo l'ubicazione della propria sede di lavoro (o l'ubicazione dell'ultima sede di lavoro prima dell'entrata in quiescenza per coloro in pensione) entro il termine decadenziale di giorni 90 decorrenti dalla data di pubblicazione delle ordinanze delle SS.UU. della Corte di Cassazione (5 luglio 2011), tenendosi conto della termine feriale del l agosto-15 settembre entro il quale la decorrenza del termine di riassunzione rimane sospesa. Dunque con decadenza della riassunzione al 18 novembre 2011l.

 

Lo scrivente studio legale dichiara sin d'ora la propria indisponibilità a curare le riassunzioni in discorso atteso che l'obiettivo iniziale era quello di creare in via giudiziale le premesse per la corretta implementazione della procedura finalizzata alla creazione della Area della vicedirigenza e non quello minimale del conseguimento di un mero ristoro a cagione dell'inerzia ministeriale sin qui serbata, essendo evidente la differenza che intercorre tra il riconoscimento formale della qualifica di vicedirigente (con tutte le ricadute in termini stipendia1i, contributivi e pensionistici) con il solo risarcimento da liquidarsi una tantum ed insuscettibile di alcuna valutazione stipendiale, contributiva e pensionistica.
Tanto si doveva.
Napoli,
Prof. Avv. Raffaello Capunzo "