Bologna, 21 aprile 2012 - IL QUADRO dell’Imu è oggi un po’ più chiaro. Complesso, anzi cervellotico, ma chiarito nelle linee guida. Tra ciò che era evidente sin dalla prima ora, c’è la stretta sul concetto di abitazione principale e sue pertinenze. Le pertinenze sono ascrivibili a diverse categorie catastali, tutte del gruppo C: si tratta di cantine, solai, magazzini, garages e posti auto. Spostandoci dalla città verso la campagna, la pertinenza può essere la stalla o la scuderia. Il giro di vite della nuova imposta sugli immobili colpisce le prime case con il drastico taglio di tutti i casi in cui era possibile assimilare alcune situazioni abitative all’abitazione principale, con i relativi sconti. L’esempio classico è il monolocale comprato dai genitori per fare un piccolo investimento nel mattone, e poi dato in uso gratuto a un figlio: con l’Ici i Comuni potevano chiudere un occhio e scegliere di considerarla abitazione principale, con l’Imu non più.


LE PERTINENZE, allo stesso modo, rientrano nelle strettoie della normativa perché può esserne agevolata solo una per ogni categoria catastale. Passo indietro per capire: la cantina, il solaio e il magazzino sono battezzate come C2, il garage come C6 e, per completare la battaglia navale, il posto auto è un C7. Bene, può verificarsi il caso di un’abitazione che, nella stessa categoria, ha una cantina e un solaio come pertinenza: il proprietario potrà applicare l’aliquota ridotta e la detrazione solo su una, e quindi — se vuole difendersi in maniera lecita — per convenienza sceglierà quella con la rendita catastale più alta. E chi si sente immune da questa stretta, perché le sue pertinenze sono accatastate insieme con l’abitazione, prima di tirare un sospiro di sollievo deve leggere le righe che seguono: la regola vale sempre e comunque. Quindi, che solaio e cantina siano accatastati in maniera autonoma, sia che facciano un corpo catastale unico con la casa, una sola pertinenza entrerà nello sconto. Attenzione: chi, per esempio, non utilizza l’eventuale garage di pertinenza dell’abitazione principale e lo dà magari in comodato d’uso a un familiare, sul garage non potrà applicare l’aliquota ridotta. Questo perché il garage non è utilizzato dal proprietario come pertinenza della prima casa. E non c’è deroga.


CHI, al termine di questo percorso a ostacoli,
riesce a portare le pertinenze al traguardo dell’agevolazione, passa al calcolo. Quindi, sulla base imponibile (anche questa rivalutata del 60%, come le abitazioni) applica l’aliquota ridotta. La detrazione base di 200 euro, però, è unica e, dunque, prima si applica all’imposta da versare sull’abitazione. Poi, se l’importo dell’imposta è azzerato detraendo solo una parte dei 200 euro (magari perché si aggiunge il bonus per i figli), ciò che resta va ad abbattere quanto dovuto sulla pertinenza. Abitazione e pertinenza, cioè, si compensano a vicenda.

di Nicoletta Magnoni