Amsterdam, 25 giugno 2013- Google non è tenuto a garantire il diritto all'oblio e i motori di ricerca non dovrebbero essere ritenuti responsabili quando informazioni personali compaiono sulle pagine web indicizzate. È quanto afferma l'avvocato generale della Corte di giustizia europea, Niilo Jaaskinen, in una opinione scritta. A suo parere sono i siti web, e non Google, che vanno ritenuti responsabili delle informazioni che pubblicano sul conto dei singoli. Alla Corte, con base in Lussemburgo, è stato chiesto di pronunciarsi su un caso in Spagna, dove diverse persone si erano rivolte all'agenzia per la tutela della privacy lamentandosi del permanere nell'esito dei motori di ricerca di alcune informazioni sul loro conto relative a diversi anni prima. L'agenzia aveva ordinato a Google Spain e alla Big G di rimuovere quelle informazioni dai risultati della ricerca e il gigante di Mountain View aveva contestato la decisione. La Corte di giustizia europea si pronuncerà sul caso quest'anno.

Secondo l'avvocato generale della Corte - le cui conclusioni sono quasi sempre recepite dalle sentenze - ''i fornitori di servizi di motore di ricerca non sono responsabili, ai sensi della direttiva sulla protezione dei dati, del fatto che nelle pagine web che essi trattano compaiano dati personali. Google non va considerato come responsabile del trattamento dei dati personali che compaiono nelle pagine web che tratta''. Infatti, fornire uno strumento per la localizzazione dell'informazione ''non implica alcun controllo sui contenuti presenti nelle pagine web di terzi e non mette neppure il fornitore del motore di ricerca in condizione di distinguere tra i dati personali secondo la direttiva (che si riferisce ad una persona fisica vivente e identificabile) e gli altri dati''.

Quindi, ''un'autorità nazionale per la protezione dei dati non può imporre ad un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet di eliminare informazioni dal suo indice, tranne nei casi in cui tale fornitore non abbia rispettato i codici di esclusione o non si sia conformato ad una richiesta proveniente dal sito web concernente un aggiornamento della memoria cache''.

Infine, l'avvocato ricorda che ''la direttiva non istituisce un diritto all'oblio generalizzato. Questo non può pertanto essere fatto valere nei confronti di fornitori di servizi di motore di ricerca fondandosi sulla direttiva, neppure con un'interpretazione alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea''.