ROMA, 11 settembre 2007 - Dal 25 novembre anche gli stranieri che vivono e pagano le tasse in Italia potranno richiedere le detrazioni Irpef per i figli e i coniugi a carico.
La norma - decisa nella scorsa Finanziaria - è ora stata fissata in un decreto attuativo firmato dal ministro dell'Economia Tommaso Padoa Schioppa. Ci sono differenziazioni a seconda della provenienza del lavoratore straniero e varranno per ottenere lo ''sconto'' nel 2007, nel 2008 e nel 2009.
Per i cittadini dell'Unione Europea basta l'autocertificazione, mentre gli extra-comunitari dovranno fornire una documentazione originale prodotta anche da autorita' consolare del Paese di origine.
Le norme per ottenere le detrazioni sono communque le stesse previste per gli italiani: il coniuge o i figli (o comunque i familiari che possono essere considerati a carico) dovranno avere redditi inferiori a 2.840,52 euro (compresi anche i redditi prodotti oltre confine) e non devono aver goduto di analoghi sconti da parte di nessun altro Paese.
Per i cittadini Ue basterà un'autocertificazione che evidenzi proprio questi aspetti: il reddito inferiore alla soglia prevista, il mancato beneficio di detrazioni in altri Paesi, ma anche il grado di parentela del famigliare e l'indicazione del mese nel quale si sono verificate e sono terminate le condizioni richieste.
Piu' complessa la documentazione prevista per gli extracomunitari: sono previste tre possibilità.
a) la documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese di Origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) Per i residenti in paesi che hanno firmato la Convezione dell'Aja del 1961 la presentazione di un documento con un timbro speciale (che si chiama Apostille) che serve a certificare che il documento e' una copia conforme dell'originale;
c) con documentazione del Paese di origine, tradotta e ''asseverata'' come conforme all'originale dal consolato italiano presso il Paese di origine.
La documentazione dovra' essere consegnata al datore di lavoro, che dovra' tenerne conto nelle trattenute fiscali in busta paga. In caso di controllo, comunque, l'Agenzia delle Entrate potra' richiedere la certificazione rilasciata dall'autorita' fiscale del Paese di residenza che attesti la sussistenza delle condizioni che sono state autocertificate o dimostrate con la documentazione diplomatica
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