{{IMG_SX}}Bruxelles, 8 aprile 2008 - Il Governo italiano non può acquistare elicotteri o altre attrezzature che non siano specificamente di uso militare senza una normale gara d'appalto europea. "L'acquisto di attrezzature la cui destinazione a fini militari sia dubbia deve necessariamente rispettare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici", dice oggi una sentenza della Corte europea di giustizia, emessa circa la fornitura alle forze di polizia di elicotteri Agusta e Agusta Bell.


La Commissione europea aveva proposto ricorso nei confronti dell'Italia con riguardo alla prassi costante ed esistente da lungo tempo di attribuire direttamente alla Agusta Spa gli appalti per l'acquisto di elicotteri di fabbricazione Agusta e Agusta Bell, destinati a sopperire alle esigenze di vari corpi militari e civili dello Stato italiano, al di fuori di qualsiasi procedura di gara.

La Commissione rileva che tali appalti, conformemente alla direttiva sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, avrebbero dovuto costituire oggetto di una procedura aperta o di una procedura ristretta, ma non di una procedura negoziata. La Commissione sottolinea che le flotte dei corpi di Stato interessate sono costituite esclusivamente da elicotteri di tale fabbricazione, nessuno dei quali è stato acquistato in esito ad una procedura di gara a livello comunitario.

Nella sentenza odierna, la Corte di giustizia della Comunità europea rileva, anzitutto, che l'Agusta è una società di diritto privato sin dalla sua costituzione e, dal 1974, una società ad economia mista, il cui capitale è costituito in parte da partecipazioni detenute dallo Stato e in parte da azionisti privati. Lo Stato italiano non può esercitare su tale società un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi. In assenza di una relazione "in house", la Corte esclude che l'Italia possa - su tale base - discostarsi dalle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

La Corte si sofferma poi sugli argomenti relativi alle legittime esigenze di interesse nazionale. Anche se il Trattato - nell'ipotesi di situazioni che possono compromettere la sicurezza pubblica o la difesa nazionale - prevede deroghe all'applicazione del diritto comunitario, tali deroghe non costituiscono una riserva generale e in questi casi spetta allo Stato provarne la fondatezza.

La Corte sottolinea, in particolare, che solo i prodotti destinati a fini specificamente militari possono beneficiare, conformemente all'art. 296 CE, del trattamento previsto per la deroga relativa alle legittime esigenze di interesse nazionale.

Ciò non si verifica nell'ipotesi dei beni a duplice uso, civile e militare. La stessa Italia riconosce che gli elicotteri di cui è causa possiedono una vocazione civile certa e una finalità militare solo eventuale. Secondo la Corte, l'acquisto di attrezzature la cui destinazione a fini militari sia dubbia deve necessariamente rispettare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. È quanto avviene nel caso della fornitura di elicotteri a corpi militari a fini civili.

L'Italia ha peraltro sostenuto - senza dimostrarlo - che l'obiettivo di impedire la divulgazione di informazioni sensibili relative alla produzione degli elicotteri non sarebbe stato conseguibile nel contesto di una gara d'appalto. La Corte afferma pertanto che l'obbligo di riservatezza non impedisce affatto il ricorso alla procedura di gara per l'attribuzione di un appalto.

La Corte, infine, respinge l'argomento dell'Italia relativo alla necessità di garantire i vantaggi dell'interoperabilità della sua flotta elicotteristica per ragioni economiche: l'Italia non ha dimostrato in modo sufficientemente valido in diritto la ragione per cui solamente gli elicotteri prodotti dalla Agusta sarebbero dotati delle specificità tecniche richieste, né sotto quale profilo un cambiamento di fornitore l'avrebbe costretta ad acquistare materiale fabbricato secondo una tecnica differente.