Secondo la VI sezione penale, che il 26 ottobre scorso aveva assolto il premier, le dazioni di denaro, la testimonianza di Stefania Ariosto e gli altri accertamenti non provano il suo ruolo nella vicenda Sme
Roma, 13 giugno 2008 - Le dazioni di denaro, la testimonianza di Stefania Ariosto e gli altri accertamenti non provano il ruolo del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, nella vicenda Sme e quindi non dimostrano la partecipazione all'accordo corruttivo fra il neopremier e il giudice Renato Squillante.
Ecco perché il 26 ottobre scorso la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha assolto definitivamente Silvio Berlusconi nell'ambito del processo Sme, con motivazioni rese note soltanto oggi con il deposito della sentenza 24112.
Nel respingere il ricorso della Procura di Milano presentato contro l'assoluzione pronunciata nei confronti del premier Berlusconi dalla corte d'appello meneghina, lo scorso 27 aprile, in relazione a un filone del processo Sme, la Cassazione precisa che, sebbene la tesi dell'accusa è in astratto sostenibile, questa non è affatto dimostrata.
Soprattutto i giudici del 'Palazzaccio' hanno contestato il ricorso dell'accusa nella misura in cui chiede una rivisitazione delle prove e dei fatti che non può essere eseguita in sede di legittimità: "In altri termini - mette nero su bianco la Cassazione - questo giudice non mette in discussione che quelle configurate dal ricorrente procuratore generale possano, in tesi, integrare delle ricostruzioni delle vicende processuali e del contegno dell'imputato Berlusconi ugualmente aderenti alla realtà storica e appropriate ad una lettura diversa o alternativa delle emergenze probatorie. Ma si tratta di un giudizio di valore, di valore probatorio per l'appunto, che questa corte non può esprimere".
La Cassazione, condividendo le ragioni che hanno indotto la Corte d'Appello di Milano ad assolvere Silvio Berlusconi dall'accusa di corruzione in atti giudiziari, nell'ambito di un filone del processo Sme, ha chiarito che i giudici di merito hanno ritenuto insufficienti "i dati di prova scandagliati".
Non solo. "Ciò non tanto in relazione alla oggettiva esistenza di un accordo corruttivo (come si è visto riassumendo in precedenza il percorso argomentativo della decisione), quanto in particolare in relazione al ruolo di Berlusconi, correttamente dubitando che possa affermarsene la corresponsabilità (o, se si vuole, la primaria responsabilità) della corruzione attiva per effetto di un anomalo principio di colpevolezza transitiva e oggettiva, mutuando connotazioni di reità da evenienza fattuali riferibili ai co-imputati (in primo luogo a Previti)".
Ci sono voluti quasi otto mesi per depositare le 41 pagine di motivazioni della sentenza con la quale Silvio Berlusconi è stato definitivamente assolto dalle accuse di corruzione nell'ambito di un filone del processo Sme.
In sostanza non si può affermare che il premier sia colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio: "Al termine della ridetta complementare indagine conoscitiva - scrive il collegio presieduto da Giorgio Lattanzi - e valutativa la corte di appello di Milano ha ritenuto di non poter sciogliere le proprie perplessità sul concorso criminoso dell'imputato, le prove raccolte impedendo di fugare ogni ragionevole dubbio della sua colpevolezza, e di questo percorso decisorio".
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