Divisioni nel Pd, il testo va in Aula il 18 marzo. Alimentazione e nutrizione restano "sostegno vitale". Fra le modifiche approvate, la proroga a 5 anni della validità della 'dichiarazione anticipata di trattamento'
Roma, 12 marzo 2009 - Primo via libera in commissione Sanita’ del Senato al ddl sul testamento biologico. Un si’ arrivato a maggioranza con l’Udc che si e’ unita al voto favorevole di Pdl e Lega e che ha evidenziato le divisioni del Pd che sul mandato al relatore ha votato in ordine sparso (tre astenuti, tra cui la capogruppo in commissione Bianchi), due voti contrari e tre non partecipazioni al voto). L’Italia dei valori ha votato contro.
La filofofia del testo (che da 10 articoli si e’ ridotto a 8 con le modifiche del relatore Raffale Calabro’) rimane invariata: si tutela la vita umana quale “diritto inviolabile e indisponibile”. E proprio in quest’ottica sul nodo piu’ controverso, quello su idratazione e alimentazione, il Pd non e’ riuscito ad ottenere nessuna apertura: nel nuovo articolo 3 (in origine era il 5) alimentazione e idratazione rimangono “sostegno vitale” e non possono formare oggetto di Dat (la dichiarazione anticipata di trattamento, ossia la definizione tecnica di testamento biologico). L’unica concessione su questo punto viene data all’Udc con il richiamo alla convezione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’ fatta a New York il 13 dicembre 2006.
Il Pd pero’ riesce a segnare un punto con l’inserimento del consenso informato (nel nuovo articolo 1) dal quale non possono prescindere gli atti medici e il riferimento esplicito all’articolo 32 della Costituzione prevedendo che nessuno puo’ essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana (il caso di Welby e il distacco del respiratore l’esempio piu’ lampante). Ma il Pd ottiene anche che le dat non debbano essere redatte davanti a un notaio ma davanti al medico di medicina generale e raccolte in un registro elettorico nazionale presso il ministero della Salute.
Quest’articolo pero’ pone dei problemi alla maggioranza. Nel nuovo articolo 8 infatti si stabilisce che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge il ministero emani un regolamento che stabilira’ le modalita’ di gestione e consultazione del registro “sentito il garante della privacy”. Ma la sola consultazione del garante non sarebbe sufficiente, spiega l’opposizione, a garantire la tutela di dati sensibili come quelli sul fine vita. Su questo punto la maggioranza si e’ gia’ impegnata ad apportare delle modifiche in aula. Il sottosegretario alla Salute, Ferruccio Fazio, che oggi era in commissione, spiega infatti: “Siamo pronti a discuterne, sentiremo il Garante e vedremo come migliorare il testo”.
Altra vittoria del Pd e’ la durata della validita’ delle Dat. Nel testo originario si prevedevano tre anni. Ora con l’accoglimento di un emendamento di Francesco Rutelli, le dichiarazioni di trattamento del paziente dovranno essere rinnovate ogni 5 anni. Sulle Dat, pero’ la maggioranza dovra’ risolvere un altro problema in aula. Nel testo originario (all’articolo 6) era previsto che non fossero vincolanti. In commissione e’ invece passato un emendamento del senatore Pdl Centaro che (al nuovo articolo 4) le rende vincolanti fatti salvi i casi di urgenza (previsti nel nuovo articolo 6) in cui il medico, sentito il fiduciario, valuta in scienza e coscienza secondo la propria competenza scientifico- professionale. Oppure nel caso le dat non siano piu’ corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-terapeutiche. La parte piu’ cattolica del Pdl insiste per ritornare alla versione originaria del testo Calabro’.
In caso di controversie sulle dat tra medico e fiduciario il nuovo testo, che arrivera’ in aula il 18, mantiene la previsione che la questione sara’ sottoposta alla valutazione di un collegio dei medici in cui entra (con un emendamento Udc) anche la figura dell’anestesista-rianimatore. Nella versione originaria (all’articolo 8) il collegio era formato da: “medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Ora, il nuovo articolo 6, prevede: medico legale, neurofisiologo, o qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalita’ equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia.
Tali medici, inoltre, ora saranno designati, oltre che dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero, anche dalla Asl di competenza regionale. Rimane invariato il principio che comunque il parere del collegio di medici non e’ vincolante per il medico curante se e’ contrario alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.