Per i giudici della sezione lavoro è "legittimo spostare lavoratori della stessa qualifica, o di qualifica inferiore" senza ledere i diritti di chi fa sciopero
Roma, 4 giugno 2009 - Un’azienda non può utilizzare dipendenti con mansioni superiori per sostituire i lavoratori in sciopero. Lo sottolinea la Cassazione, rigettando il ricorso della società Autostrade che aveva impiegato 31 dipendenti - personale dirigente, quadri, impiegati di elevato livello - presso 8 caselli in occasione di una giornata di sciopero attuata l’11 novembre 2001 (era una domenica) dagli addetti alla riscossione del pedaggio.
La Suprema Corte ha così confermato la sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva ritenuto antisindacale il comportamento della società. I 31 dipendenti impiegati al posto dei casellanti erano stati incaricati di convogliare il traffico verso le corsie con pagamento automatico e di ritirate i biglietti degli utenti che non erano in grado di usare gli apparecchi automatizzati.
I giudici di piazza Cavour (sezione lavoro, sentenza n.12811) hanno ricordato come «sicuramente legittimo è lo spostamento nelle mansioni degli scioperanti di lavoratori della stessa qualifica, o addirittura di lavoratori con qualifica inferiore», senza «ledere i diritti dei lavoratori sostituiti», mentre «diverso è il caso in cui i lavoratori chiamati a sostituire i dipendenti in sciopero, o chiamati a svolgere attività diverse ma che neutralizzino gli effetti dello sciopero, siano di qualifica superiore e vengano quindi impiegati in mansioni inferiori».
Il codice civile, rileva la Cassazione, «nega tale possibilità, sancendo che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte» chiarendo che «ogni patto contrario è nullo». Inoltre, i supremi giudici osservano che «il comportamento del datore di lavoro che fa ricadere su altri lavoratori, non scioperanti o addetti a settori non interessati allo sciopero, le conseguenze negative di uno sciopero mediante il compimento di atti illegittimi, lede l’interesse collettivo del sindacato, tutelato dalla legge in modo distinto ed autonomo da quello dei singoli» e lo lede «nella sua essenza - conclude la Cassazione - nella capacità di difendere i diritti dei lavoratori mediante la coalizione solidale, perchè fa derivare dallo sciopero conseguenze illegittime per altri dipendenti, dividendo gli interessi dei lavoratori e ponendoli in contrasto tra loro e con le organizzazioni sindacali».