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Legittimo impedimento Silvio sfugge ai giudici Rissa con Carlomagno
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Sì del Senato dopo due voti di fiducia. Il provvedimento consente al premier e ai ministri di sottrarsi alle convocazioni in sede giudiziaria, privilegiando gli impegni governativi 'autocertificati'. Dura protesta dell'opposizione: Pd e Idv sventolano la Costituzione

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Il premier Silvio Berlusconi (foto Ap/Lapresse, Alessandra Tarantino)
Il premier Silvio Berlusconi (foto Ap/Lapresse, Alessandra Tarantino)

Roma, 10 marzo 2010 - Dopo due voti di fiducia, l’aula del Senato ha dato il via libera definitivo al ddl sul legittimo impedimento, lo "scudo" che consente al presidente del Consiglio e ai ministri di sottrarsi alle convocazioni in sede giudiziaria, privilegiando gli impegni governativi ‘autocertificati’. I favorevoli sono stati 169, i contrari 126, gli astenuti tre.
 

 

Due articoli che consentiranno “al presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge”: l’articolo 2 riguarda appunto il carattere di ‘legge ponte’, cioè l’applicazione della nuova norma “fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale” e fissa inoltre l’entrata in vigore della nuova norma sul legittimo impedimento al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Il testo prevede che le attribuzioni previste dalla legge che disciplina l’attività di Governo e della presidenza del Consiglio, dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, le relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque “coessenziale” alle funzioni di governo costituiscano legittimo impedimento per il premier a comparire alle udienze penali che lo vedono imputato (non a quelle in cui è parte offesa). Stesso trattamento vale per i ministri.

 

Sarà Palazzo Chigi ad autocertificare l’impedimento. “Ove la presidenza del Consiglio dei ministri - recita il testo - attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo ad udienza successiva al periodo indicato. Ciascun rinvio non può essere superiore a sei mesi”. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l’intera durata del rinvio. La legge si applica anche “ai processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, alla data della entrata in vigore della legge”.

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