Roma, 7 ottobre 2010 - Il maxi decreto sul federalismo fiscale approvato oggi dal Consiglio dei ministri introduce nuove regole sul fronte della fiscalità di regioni e province, introducendo, fra l’altro, il fondo di solidarietà finanziato dall’Iva e i costi standard di sanità, al posto della spesa storica.

 

Ecco le principali novità:

- FONDO DI SOLIDARIETÀ FINANZIATO DA IVA - Dal 2014 viene istituito "un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell’IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese" per sanità, istruzione, assistenza sociale e trasporto pubblico locale. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo "le suddette spese sono computate anche in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard". Le modalità della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni.

- ADDIZIONALE IRPEF - Con il federalismo sarà l’addizionale Irpef a sostituire, per gran parte, i trasferimenti dello Stato alle regioni per l’esercizio delle loro funzioni. "A decorrere dall’anno 2012 l’addizionale regionale all’IRPEF è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, da adottare entro il 30 giugno 2011, sentita la Conferenza Stato-Regioni, in modo tale da assicurare al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi", si legge nel testo. Sono, così, "ridotte le aliquote dell’Irpef di competenza statale, con l’obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente".

- IVA REGIONALE - A ciascuna Regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 l’aliquota di compartecipazione "è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A partire dall’anno 2013 "le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione Iva alle Regioni sono stabilite in conformità con il principio di territorialità". Il principio di territorialità "tiene conto del luogo di consumo". I criteri di attuazione sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regio. Il luogo di consumo va identificato "con quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi. Nel caso dei servizi il luogo della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore".

- RIDUZIONE IRAP FINO A ZERO - Dal 2014 ogni Regione a statuto ordinario, con propria legge, "può ridurre le aliquote dell’IRAP fino ad azzerarle, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione europea". L’eventuale riduzione o azzeramento dell’IRAP è "esclusivamente a carico del bilancio della Regione e non comporta alcuna forma di compensazione". Non può essere disposta la riduzione dell’IRAP, se la maggiorazione dell’addizionale Irpef è superiore allo 0,5 per cento.

- IRPEF REGIONI NON OLTRE 3% - Le Regioni possono aumentare o diminuire l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base. La maggiorazione non può essere superiore: allo 0,5 per cento, sino al 2013; all’1,1 per cento, per l’anno 2014; al 2,1 per cento, a decorrere dall’anno 2015. Resta fermo il limite della maggiorazione dello 0,5 per cento, se la Regione abbia disposto la riduzione dell’IRAP. In ogni caso, "la maggiorazione oltre lo 0,5 per cento non deve comportare aggravio, sino ai primi due scaglioni di reddito, a carico dei titolari di redditi da lavoro dipendente o da pensione". Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le Regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

- DETRAZIONI IRPEF COME SUSSIDIO SOCIALE - Le Regioni possono disporre detrazioni in favore della famiglia. "Al fine di favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, le Regioni "possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall’addizionale stessa in luogo dell’erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale. La possibilità di disporre le detrazioni è sospesa per le Regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario.

- VIA LE PICCOLE TASSE, POSSIBILITÀ DI CREARNE NUOVE - A decorrere dal 1* gennaio 2014 sono soppresse: la tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale, l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l’addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica. Ma, a decorrere dal 2013, la legge regionale può, "con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali nonchè, con riferimento ai tributi locali istituiti con legge regionale, determinare variazioni delle aliquote o agevolazioni che Comuni e Province possono applicare nell’esercizio della propria autonomia".

- ACCISA BENZINA: COMPARTECIPAZIONE DELLE PROVINCE - Dal 2012, spetta a ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario una compartecipazione all’accisa sulla benzina. Dallo stesso anno è previsto che l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisca "tributo proprio derivato delle province".
L’aliquota dell’imposta è pari al 12,5 per cento. A decorrere dal 2014 le province possono aumentare o diminuire l’aliquota in misura non superiore a 2,5 punti percentuali. Dal 2013 le province compartecipano alla tassa automobilistica sugli autoveicoli che spetta alla regione, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi.

- FONDO PEREQUATIVO PER PROVINCE E COMUNI - Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, "è istituito nel bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2016, un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte.

- COSTI STANDARD DI SANITÀ - Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, "determina annualmente" i costi e i fabbisogni standard regionali. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, riferimento diventano gli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute. Gli indicatori della programmazione nazionale per l’attuazione del federalismo fiscale sono costituiti dai livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria: 5% per l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; 51% per l’assistenza distrettuale; 44% per l’assistenza ospedaliera.

Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni è determinato, per la prima determinazione e a decorrere dal 2013, "applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento (benchmark)". Sono regioni di riferimento "le tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico e risultando adempienti" sono individuate in base a criteri di "qualità, appropriatezza ed efficienza" definiti con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni. Si considerano in equilibrio economico le regioni che "garantiscono l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive" I costi standard sono calcolati a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera.

"Il valore di costo standard è dato, per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in condizione di efficienza ed appropriatezza, dalla media pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni benchmark". Qualora nella selezione delle migliori cinque, si trovi nella condizione di equilibrio economico un numero di regioni inferiore, "le regioni benchmark sono individuate anche tenendo conto del miglior risultato economico registrato nell’anno di riferimento, depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire l’equilibrio.