Roma, 8 ottobre 2013 - Indulto e amnistia sono due dei rimedi indicati dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario. Si tratta dei provvedimenti di clemenza previsti dall’ordinamento, insieme alla grazia: quest’ultima e’ concessa dal capo dello Stato, l’indulto e l’amnistia sono deliberati dal Parlamento con maggioranza qualificata.


L’ INDULTO - E’ previsto dall’articolo 174 del codice penale e ‘’condona in tutto o in parte la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge”. Non estingue le pene accessorie, salvo che la legge disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

L’ AMNISTIA - Prevista dall’art. 151 del codice penale, ‘’estingue il reato e, se vi e’ stata condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie. Puo’ dunque estinguere il reato mentre il procedimento penale e’ in corso (amnistia propria), oppure puo’ intervenire dopo che e’ stata pronunciata una sentenza penale definitiva di condanna (amnistia impropria). Secondo l’ ultimo comma dell’ articolo 151, l’amnistia non si applica ai recidivi, ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che la legge disponga diversamente.


E’ l’art. 79 della Costituzione che regola gli istituti dell’indulto e dell’amnistia: ‘’L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso, amnistia e indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge’’.