Roma, 6 giugno 2014  - Il Consiglio dei ministri ha dato il suo via libera a un decreto-ponte che ricalca il contenuto dell'emendamento già inserito nel decreto Irpef in modo da rendere operativo il rinvio entro la scadenza del 16, in attesa della conversione definitiva del provvedimento sul bonus fiscale. Le nuove norme concedono la deroga solo per il 2014, chiarendo che dal 2015 tra l'altro i sindaci dovranno garantire l'invio ai cittadini dei moduli precompilati per il pagamento, in modo anche da sgombrare il campo dalla confusione che si è creata all'esordio della nuova tassa e che ha 'intasato' i Caaf. Ecco come si paga la Tasi.

PAGAMENTO ENTRO IL 16 GIUGNO - Nei Comuni che hanno inviato entro il 23 maggio le deliberazioni Tasi (pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze entro il 31 maggio) la prima rata va pagata entro il 16 giugno, sulla base delle aliquote e detrazioni approvate. Per il pagamento si può utilizzare il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale.

RITARDATARI RINVIATI A OTTOBRE O DICEMBRE - I Comuni ritardatari hanno tempo fino al 10 settembre per deliberare l'aliquota (che sara' pubblicata dalle Finanze entro il 18 settembre): in questo caso la scadenza della prima rata e' fissata al 18 ottobre. Nel caso in cui i Comuni non comunichino le delibere nemmeno entro quella data, l'imposta si pagherà in una unica soluzione entro il 16 dicembre, calcolata applicando l'aliquota base dell'1 per mille.

SENZA DELIBERA A INQUILINI 10% - Se il Comune non determina una percentuale specifica (tra il 10% e il 30%) la quota della Tasi a carico dell'occupante è del 10%. Il resto è a carico del titolare del diritto reale sull'immobile. Ciascuno è responsabile della sua quota, quindi in caso di mancato pagamento da parte dell'inquilino il proprietario non è responsabile.

CONIUGI SEPARATI - In caso di immobile assegnato dal giudice nella separazione il coniuge assegnatario è il solo che paga la Tasi con l'aliquota, e l'eventuale detrazione, prevista per l'abitazione principale. Se l'immobile in affitto, valgono le regole generali di suddivisione tra proprietario e inquilino.

IMU SECONDE CASE ENTRO IL 16 GIUGNO - Non cambia nulla per l'Imu, che è stata cancellata sulle prime case ma rimane per le altre proprieta'. La prima rata va saldata entro il 16 giugno.

ALIQUOTE - Il tetto è fissato al 2,5 per mille per la prima casa e al 10,6 per mille per le altre. I Comuni possono aumentare l'aliquota fino a un massimo dello 0,8%, vincolato alla concessione di detrazioni. Per le prime case si arriva quindi a un massimo del 3,3 per mille, per le altre all'11,4 per mille. La base imponibile e' la stessa dell'Imu e anche il calcolo delle rate segue le stesse regole.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - L'aliquota è dell'1 per mille e non si può aumentare in nessun caso. Non pagano l'Imu.