Bruno Ruggiero
ROMA
PRESTO

anche i minorenni alla guida di ‘cinquantini’ o di ‘minicar’ potrebbero avere la patente a punti ed essere quindi sanzionati con la decurtazione, il ritiro, la sospensione o la revoca del documento. È una delle modifiche al Codice della strada introdotte nella legge delega al Governo approvata in commissione Trasporti della Camera. La novità coinvolge tutti i minorenni alla guida di ciclomotori non superiori a 50 cc, dei quadricicli leggeri, le cosiddette minicar, e di moto e scooter fino a 150 cc. Il disegno di legge delega era stato approvato dal governo Letta il 26 luglio 2013, per approdare poi in Parlamento nelle settimane successive ed essere sottoposto a un esame che ha richiesto quasi un anno. Il testo conteneva espressamente la previsione che il meccanismo dovesse riguardare anche gli under 18.
UN’ESTENSIONE che, in verità, sarebbe già in vigore dal 2010, ma solo in teoria: perché la procedura sanzionatoria fino a oggi si può applicare solo ai maggiorenni, che sono solo una parte limitata della platea di guidatori di motorini. Si cercò di aggirare il problema nel 2011, con la riforma europea delle patenti entrata poi in vigore il 19 gennaio 2013, sottoponendo il minorenne alla revisione della patente (cioè all’obbligo di rifare gli esami). In questo modo si riesce ad appiedarlo solo se fallisce gli esami (la licenza non può essere ritirata nel periodo tra l’infrazione e i test). E la revisione scatta solo in caso di infrazioni che comportano ritiro, sospensione o revoca della patente e non la semplice decurtazione di punti.
MA NELLA STESSA legge delega sono previste novità anche per i conducenti di età superiore a 80 anni che, come i neopatentati, dovranno guidare vetture a potenza limitata. Inoltre, si attribuisce al ministero della Salute il compito di adottare «linee guida in relazione alle attività di accertamento dei requisiti psicofici per il conseguimento e il rinnovo della patente», destinate alle commissioni mediche locali e ai medici monocratici (quelli in pensione sono esclusi). E si stabilisce che il rinnovo di validità della patente degli over 80 abbia «la durata di un anno e sia effettuato senza oneri aggiuntivi», precisando però che «qualora il conducente con età superiore a 80 anni non si sottoponga al rinnovo annuale, la patente è rinnovata ogni due anni e abilita alla guida limitatamente ai ciclomotori a tre ruote e ai quadricicli leggeri». Riguardo ai neopatentati, invece, si prevede che l’obbligo di guidare una vettura a potenza limitata «non si applichi quando a fianco del neopatentato ci sia una persona di età non superiore a 65 anni», munita di patente valida e conseguita da almeno 10 anni.