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LA SENTENZA

Il Tar del Lazio respinge
il ricorso di Luciano Moggi

La sezione terza del tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso dell'ex dg della juventus contro la sentenza della Corte federale, confermando così la decisione della Caf che lo aveva inibito per cinque anni, con proposta di radiazione per lo scandalo Calciopoli

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Luciano Moggi Roma, 19 marzo 2008  - La sezione terza del Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Luciano Moggi contro la sentenza della Corte federale che, confermando la decisione della Caf, aveva inibito l'ex dg della Juventus per cinque anni, con proposta di radiazione per lo scandalo Calciopoli.

 

Il Tar, presieduto nella circostanza da Italo Riggio, ha deciso fra l'altro che non sia rilevante il fatto che non sia stata contestato a Moggi l'illecito sportivo per singole partite, perche' "in sostanza cio' che appare decisivo, dal punto di vista strutturale, e' la circostanza che l'illecito sportivo di cui all'art. 6, I e II comma, del codice di giustizia sportiva si configura come illecito di pericolo, o, meglio, a consumazione anticipata, concretandosi nel compimento, con qualsiasi mezzo, di atti funzionalmente preordinati ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare un vantaggio che poi si ri-flettera' nella classifica.

 


Non rileva, quindi, al limite, che l'arbitraggio sia stato effettivamente parziale, ma piuttosto l'idoneita' degli atti compiuti a conseguire il risultato lesivo, ovvero la messa in pericolo del bene protetto".

 

Secondo il Tar, innanzitutto, il fatto che Moggi si sia dimesso non vuol dire che non poteva essere sottoposto a procedimento disciplinare perche' "nulla impedisce di sottoporre a procedimento disciplinare anche un tesserato gia' dimessosi".

 

A proposito delle intercettazioni telefoniche "l'interpretazione del significato delle intercettazioni coinvolgenti il signor Moggi e' adeguatamente e logicamente motivata nelle decisioni degli organi federali e risulta compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilita' di apprezzamento, secondo la formula ricorrente nella giurisprudenza penale".

 

Inoltre, sul fatto che i "processi" sportivi non avrebbero garantito le tutele obbligatorie per l'imputato e la difesa, il Tar ha sostenuto che "le decisioni degli organi di giustizia sportiva in questa sede gravati sono l'epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale) e non gia' giurisdizionali, con la conseguenza che non possono ritenersi presidiati dalle garanzie del processo" e, secondo la giurisprudenza in materia di ricorsi amministrativi "si e' evidenziata l'inapplicabilita' delle regole processuali di formazione in contraddittorio della prova (tipiche specialmente del processo penale)".

 

Sulla questione di merito, l'illecito sportivo, "risulta infatti palese, da una corretta lettura dell'articolo 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, che cio' che si e' inteso qualificare come 'illecito sportivo' e severamente sanzionare non e' soltanto l'avvenuta alterazione, con mezzi fraudolenti, del risultato di una determinata partita ma, a monte e innanzitutto, la creazione di una struttura sapientemente articolata e fondata su interessati rapporti con i centri decisionali della Federazione e della classe arbitrale, la cui funzione non e' certamente quella di assicurare ad una determinata societa', all'interno del 'sistema calcio', un'immagine di strapotere sul piano organizzativo e funzionale, ma di ingenerare a suo favore una situa-zione di sudditanza psicologica da parte sia degli arbitri, condizionandone l'operato a mezzo dello strumento delle designazioni affida-te a persone facenti parte della struttura sopra citata, che delle altre societa', boicottandole non solo sul piano strettamente competitivo ma anche su quello del mercato delle acquisizioni, e al tempo stesso di assicurare alla societa' protetta la consapevolezza che in caso di bisogno non mancheranno tempestivi interventi idonei a fronteggiare, con idonee misure, eventuali situazioni di pericolo.

 

Situazione questa agevolmente realizzabile con il concorso di un arbitro compiacente e disponibile a non vedere all'occorrenza falli compiuti sul campo da giocatori della societa' protetta e a intervenire con severita' su quelli, esistenti o no, imputati ai giocatori della squadra avversaria. In sostanza cio' che appare decisivo, dal punto di vista strutturale, e' la circostanza che l'illecito sportivo di cui all'articolo 6, I e II comma, del codice di giustizia sportiva si configura come illecito di pericolo, o, meglio, a consumazione anticipata, concretandosi nel compimento, con qualsiasi mezzo, di atti funzionalmente preordinati ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare un vantaggio che poi si riflettera' nella classifica.

 

Non rileva, quindi, al limite, che l'arbitraggio sia stato effettivamente parziale, ma piuttosto l'idoneita' degli atti compiuti a conseguire il risultato lesivo, ovvero la messa in pericolo del bene protetto".

Il Tar, inoltre, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal Codacons e dall'Associazione Utenti Servizi Turistici, Sportivi e Multiproprieta', Sezioni tifosi dell'Inter e della Roma.










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