Roma, 16 agosto 2013 - La Corte di Giustizia Federale sospende ogni decisione riguardante Stefano Mauri e la società Lazio al termine del processo d'appello dell’inchiesta calcioscommesse condotta dalla Procura di Cremona. Come si legge dal comunicato diffuso dalla Figc la Corte "dispone ulteriori attività di indagine e di accertamento", a cura di questa stessa Corte, anche "mediante audizione personale dei soggetti di interesse, secondo apposito calendario e con garanzia del contraddittorio delle parti", ritenuto che, allo stato degli atti, "appare necessario approfondire alcune emergenze istruttorie".

La Lazio aveva presentato ricorso contro l’ammenda di 40000 euro a titolo di responsabilità oggettiva inflitta dalla Commissione Disciplinare, Stefano Mauri contro la squalifica di sei mesi inflitta per omessa denuncia in relazione alla gara Lazio-Genoa del 14/5/2011.

La Corte di Giustizia Federale ha invece accolto in parte il ricorso presentato nel processo d’appello da parte del calciatore Stefano Ferrario relativamente alla gara Lecce-Lazio del 22 maggio 2011, riducendo pertanto la sanzione nella squalifica da 6 a 4 mesi. Viene contemporaneamente respinto il ricorso presentato dalla Procura Federale.

Sono stati rigettati invece dalla Corte di Giustizia Federale i ricorsi presentati dal Procuratore Federale Stefano Palazzi contro la decisione della Commissione Disciplinare di prosciogliere Massimiliano Benassi, Antonio Rosati e Omar Milanetto e di punire con due anni di squalifica il calciatore Alessandro Zamperini. Di conseguenza vengono prosciolte anche le posizioni del Lecce e del Genoa. Per quanto riguarda invece il calciatore Mario Cassano, che aveva presentato ricorso contro la squalifica di 4 mesi inflitta dalla Commissione Disciplinare, la Corte di Giustizia Federale ha accolto in parte la richiesta del giocatore annullando la sanzione inflitta per l'incontro Lecce-Lazio del 22 maggio 2011 ma allo stesso tempo ha accolto anche l'appello della Procura Federale in relazione alla gara Lazio-Genoa del 14 maggio 2011 rideterminando la sanzione inflitta, secondo il vincolo della continuazione con precedenti illeciti, in 6 mesi di squalifica.