Roma, 3 agosto 2012 – Il Tar ha respinto il ricorso di Luciano Moggi contro la radiazione. L'ex direttore generale della Juventus chiedeva la sospensione della sentenza con la quale il 4 aprile scorso l'Alta Corte di Giustizia del Coni aveva confermato la sua radiazione.

Ma secondo la III sezione del Tar del Lazio la radiazione ha ''natura disciplinare'' e in quanto tale ''rientra nei casi che il giudice delle leggi ha ritenuto sindacabile solo ed esclusivamente dinanzi al giudice sportivo''.

La sentenza dell'Alta Corte è stata definita dal ricorrente ''illogica, contraddittoria e contraria alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo'', ''perché e' fin troppo evidente - si legge nel ricorso - che il trattamento riservato al ricorrente ha avuto, anche sotto il profilo processuale, carenze gravissime rispetto ai parametri europei, oltrechè della giustizia nazionale''.
 

Il Tar ha considerato ''che il ricorso - si legge nell'ordinanza - esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, avendo ad oggetto l'espulsione-radiazione del signor Moggi in ambito sportivo della Figc'', sostenendo inoltre che, agli effetti della dichiarazione di difetto assoluto di giurisdizione ''non rileva la circostanza che Moggi si sia dimesso dall'ordinamento sportivo atteso che la giurisdizione deve radicarsi avendo riguardo alla sola natura (''disciplinare'') del provvedimento in contestazione e non tenendo conto dello status del ricorrente e della sua appartenenza o meno all'ordinamento sportivo''.
 

Sulla richiesta di risarcimento per danno all'immagine, il Tar ha tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale. La Consulta ha ritenuto che, laddove in provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal Coni ''abbia incidenza di situazioni giuridiche soggettive'', la domanda volta ad ottenere ''il conseguente risarcimento del danno'' debba essere proposta davanti al giudice amministrativo''; ma ha ritenuto ''di rinviare alla fase di merito'' l'esame della domanda risarcitoria ''trattandosi di pretesa economica in relazione alla quale il danno paventato non ha il carattere dell'irreparabilita'''.