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Se l'hacker sottrae dati
da oggi società di tlc e Isp
dovranno avvisare il cliente

In Gazzetta Ufficiale le nuove
linee guida del Garante

Cambiano le regole per la sicurezza in rete e nelle telecomunicazioni: in caso di distruzione o perdita dei dati personali società telefoniche e Internet service provider avranno l’obbligo di informativa. Multe pesanti

Bce:rischi per chi usa carta su Internet
Bce:rischi per chi usa carta su Internet

Roma, 8 agosto 2012 - Dati personali sottratti, dati personali perduti. Chissà quante volte gli hacker hanno violato le reti di tlc e degli isp senza che il cliente (ignaro per principio) ne sapesse nulla. Tutti zitti: gestori telefonici e internet service provider. Non foss'altro per risparmiarsi la figuraccia, la perdita di reputazione o la fuga del cliente. Da oggi stop al malcostume, alla furbata - italica ma non solo. Stamattina sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale le nuove disposizioni del Garante per la Protezione dei dati personali.

QUADRO PRIMO - Le novità  sono molte. E significative. "In attuazione della Direttiva europea in materia di sicurezza e privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche, di recente recepita dall’Italia - informa la nota dell'Authority -, il Garante per la privacy ha fissato un primo quadro di regole in base alle quali le società di tlc e i fornitori di servizi di accesso a Internet saranno tenuti a comunicare, oltre che alla stessa Autorità, anche agli utenti le “violazioni di dati personali” (“data breaches”) che i loro data base dovessero subire a seguito di attacchi informatici, o di eventi avversi, quali incendi o altre calamità".

CASISTICA - Le linee guida adottate dal Garante stabiliscono chi deve adempiere all’obbligo di comunicare, in quali casi scatta l’obbligo di avvisare gli utenti, le misure di sicurezza tecniche e organizzative da mettere in atto per avvisare l’Autorità e gli utenti di un avvenuto “data breach”, i tempi e i contenuti della comunicazione.

CHI FA COSA - L’obbligo di comunicare le violazione di dati personali "spetta esclusivamente ai fornitori di servizi telefonici e di accesso a Internet". L’adempimento non riguarda quindi le reti aziendali, gli Internet point (che si limitano a mettere a disposizione dei clienti i terminali per la navigazione), i motori di ricerca, i siti Internet che diffondono contenuti".

COME SI COMUNICA - Spiega l'Autorità garante: "La comunicazione della violazione dovrà avvenire in maniera tempestiva: entro 24 ore dalla scoperta dell’evento, aziende tlc e Internet provider dovranno fornire le informazioni per consentire una prima valutazione dell’entità della violazione (tipologia dei dati coinvolti, descrizione dei sistemi di elaborazione, indicazione del luogo dove è avvenuta la violazione). Aziende telefoniche o internet provider avranno 3 giorni di tempo per una descrizione più dettagliata. Per agevolare l’adempimento il Garante ha predisposto un modello di comunicazione disponibile on line sul suo sito www.garanteprivacy.it. All’esito delle verifiche, i provider dovranno comunicare al Garante le modalità con le quali hanno posto rimedio alla violazione e le misure adottate per prevenirne di nuove".

CLIENTI GARANTITI - "Nei casi più gravi, oltre al Garante, le società telefoniche e gli Isp avranno l’obbligo di informare anche ciascun utente delle violazioni di dati personali subite. I criteri per la comunicazione - ricorda la nota dell'Authority presieduta da Antonello Soro - dovranno basarsi sul grado di pregiudizio che la perdita o la distruzione dei dati può comportare (furto di identità, danno fisico, danno alla reputazione), sulla “attualità” dei dati (dati più recenti possono rivelarsi più interessanti per i malintenzionati), sulla qualità dei dati (finanziari, sanitari, giudiziari etc.), sulla quantità dei dati coinvolti. La comunicazione agli utenti deve avvenire al massimo entro tre giorni dalla violazione".

LE ECCEZIONI - La comunicazione agli utenti non è dovuta "se si dimostra di aver utilizzato misure di sicurezza e sistemi di cifratura e di anonimizzazione che rendono inintelligibili i dati".

I CONTROLLI - "I provider - informa il Garante - dovranno tenere un inventario costantemente aggiornato delle violazioni subite che dia conto delle circostanze in cui queste si sono verificate, le conseguenze che hanno avuto e i provvedimenti adottati a seguito del loro verificarsi".

LE SANZIONI - Multe salate per gestori telefonici o isp inadempienti o distratti. "Non comunicare la violazione dei dati personali o provvedere in ritardo - ricorda l'Autorità di Piazza Montecitorio - espone a una sanzione amministrativa che va da 25mila a 150mila euro". Stesso discorso per la omessa o mancata comunicazione agli interessati, siano essi soggetti pubblici, privati o persone fisiche: "Qui la sanzione prevista va da 150 euro a 1.000 euro per ogni società o persona interessata". Infine, un pesante stop a chi non si uniformasse. " La mancata tenuta dell’inventario aggiornato è punita con la sanzione da 20mila a 120mila euro". Mica uno scherzo. Specialmente per gli Isp meno strutturati, sin qui sopravvissuti alla selezione della specie. Ma ora l'asticella diventerà più alta.

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